STATUTO

Lo statuto definisce tutti i rapporti associativi fornendo obiettivi e scopi, Organi associativi, indicando altresì diritti e doveri degli associati. Precisa inoltre le modalità di gestione, il patrimonio sociale, il fondo di esercizio dell’Associazione, rinviando al regolamento interno l’applicazione delle norme in esso contenute.

Per quanto non contemplato dallo statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Statuto dell’Associazione Piscicoltori Italiani

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1

L’Associazione Piscicoltori Italiani (siglabile A.P.I.) legalmente costituita il 6 giugno 1964 ed eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 1011 del 31 Marzo 1970, è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto.

Art. 2

L’Associazione Piscicoltori Italiani ha sede in Verona ed ha durata illimitata.

Art. 3

L’Associazione Piscicoltori Italiani è un’associazione di categoria che ha come scopo lo sviluppo e la tutela di tutte le attività di acquacoltura ai sensi delle leggi vigenti in materia (attualmente Legge n. 102 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.) e, pertanto, promuove tutti gli interventi nel campo economico, scientifico, tecnico, assicurativo, professionale, sindacale che sono necessari per conseguire tale fine.

A questo proposito promuove studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici in collaborazione e d’intesa con gli Organi Statali competenti, con Istituti di ricerca e di sperimentazione, collaborando altresì con gli organi di informazione. Per il conseguimento dei propri fini, l’Associazione instaurerà e manterrà permanenti rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, adempiendo inoltre ai compiti ed alle funzioni delegate dai competenti Ministeri del Governo Italiano e da ogni altro organismo od Ente pubblico o privato operante nel settore dell’acquacoltura.

Art. 4

L’Associazione opera in tutto il territorio nazionale ed a tale scopo può articolarsi in delegazioni regionali e/o interregionali.

La costituzione, i compiti e le norme di funzionamento delle delegazioni, sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Le delegazioni curano gli interessi dell’acquacoltura e degli associati nel territorio di competenza, secondo le norme dello Statuto, del Regolamento e delle direttive generali emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Per la tutela degli interessi specifici connessi alle attività di acquacoltura è facoltà dell’A.P.I. aderire ad Associazioni, Enti e Confederazioni che abbiano come scopo sociale la promozione e la tutela di attività agricole e zootecniche e/o che operino in settori produttivi comunque interessanti l’Associazione ed i suoi associati.

Inoltre, l’Associazione potrà dare la sua adesione ad Associazioni economiche, tecniche e culturali di carattere nazionale ed internazionale ed affiliare altre associazioni che operino nel settore dell’acquacoltura.

I provvedimenti relativi a dette adesioni dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 6

Dell’Associazione Piscicoltori Italiani possono far parte, in qualità di associati, tutti coloro che esercitano, come attività professionale, la piscicoltura intensiva, estensiva, in forma sperimentale e di ricerca nonché ogni altra attività di acquacoltura, algocoltura, acquaponica.

Possono essere inoltre associati:Associazioni, Enti, Società, Organizzazioni, Imprese in genere, che pur non esercitando l’acquacoltura svolgono attività comunque attinenti al settore dell’acquacoltura.

L’iscrizione decorre a partire dalla data di accettazione del Consiglio Direttivo.

L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di dimissioni comunicate nella forma e nei termini di cui all’art. 10.

Gli acquacoltori che non hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione e che intendano farne parte, devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa, dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto e gli obblighi derivanti. La domanda deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio del richiedente e tutte le altre notizie indicate nello schema allegato al Regolamento.

Sull’ammissione degli associati delibera il Consiglio Direttivo.

Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata, sulla base dei requisiti richiesti dal presente articolo per l’ammissione ad associato può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo alla Assemblea degli associati che si pronuncia in via definitiva.

QUOTE DI ISCRIZIONE CONTRIBUTI ANNUALI

Art. 7

Ogni associato deve versare:

a) Una quota di iscrizione “una tantum” dell’ammontare stabilito dall’Assemblea.

b) Una quota associativa annuale, a norma dell’art. 8, il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea. Tale quota dovrà essere versata prima dell’Assemblea di approvazione del bilancio, e potrà essere modificata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per l’anno successivo.

Per Società, Enti e Organizzazioni in genere di cui all’art. 6, l’ammontare della quota verrà stabilita d’intesa fra il Consiglio Direttivo dell’Associazione e i legali rappresentanti delle suddette Organizzazioni. L’ammontare di detta quota non potrà essere inferiore a quella minima stabilita dall’assemblea per ogni singolo associato.

c) Eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere particolare, approvati dall’Assemblea ordinaria.

Art. 8

Ogni associato in regola con le quote associative ha diritto di voto.   

La definizione delle regole relative alle operazioni di voto e dell’ammontare delle quote degli associati vengono stabilite dall’Assemblea e riportate nel Regolamento Interno dell’Associazione. 

Le Associazioni, gli Enti, le Società, le Organizzazioni in genere di cui all’art. 6 comma 2, parteciperanno all’Assemblea con diritto di voto.

Art. 9

Diritti degli Associati

L’Associato ha diritto:

a) di partecipare personalmente od a mezzo di altro associato munito di delega alle Assemblee ordinarie, straordinarie, di essere eletto alle cariche sociali e di ottenere incarichi speciali che gli fossero conferiti dal Consiglio Direttivo;

b) di usufruire, nell’esercizio della sua attività di acquacoltore dei servizi generali messi a disposizione dall’Associazione nonché di beneficiare delle iniziative di cui all’art. 3 del presente Statuto promosse dall’Associazione stessa;

c) di esprimere in Assemblea il numero di voti che gli sono attribuiti in base ai parametri fissati dal precedente art. 8.

Le aziende o società associate possono farsi rappresentare in seno agli organi dell’Associazione dal titolare o da chi ne ha la legale rappresentanza, ovvero da dirigente, amministratore o socio delle aziende o società medesime, munito di procura speciale, da depositare preventivamente presso l’Associazione.

Art. 10

Obblighi degli Associati

L’adesione alla Associazione Piscicoltori Italiani comporta per gli associati l’obbligo di:

1) osservare le norme statutarie, il regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

2) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con i fini perseguiti dall’Associazione e con le attività esercitate dalla stessa;

3) provvedere al pagamento della quota sociale annuale e di ogni altra contribuzione nella misura e nei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento interno e da successive ed eventuali deliberazioni dell’Assemblea, pena la decadenza della qualità di associato.

La qualità di associato si perde:

a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno tre mesi dallo scadere dell’anno sociale, tramite lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo;

b) per decadenza, qualora non siano stati versati i contributi di cui l’art. 7 riferiti all’anno in corso entro la data dell’Assemblea;

c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;

d) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l’ammissione.

La perdita della qualità di associato, sarà deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 29 e ratificata dall’Assemblea. Per la perdita di qualità di associato non è dovuto, da parte dell’Associazione nessuno indennizzo, né l’associato può accampare diritti sul patrimonio dell’Associazione stessa; il recesso e l’esclusione dall’Associazione hanno effetto con lo scadere dell’anno in cui scadono i tre mesi dalla data di dimissioni (comma a) o dell’anno in cui viene deliberato, per i casi di cui al comma b), c), d) del presente articolo, fermo restando l’obbligo di versare all’Associazione, eventuali quote associative o contributi arretrati.

TITOLO III

ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

Art. 11

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 12

Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli associati.

Essa viene convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo prescelto dal Consiglio Direttivo in via ordinaria ogni anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione viene fatta almeno venti giorni prima della data fissata per l’adunanza mediante comunicazione scritta agli associati.

L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione in 1° e 2° convocazione, nonché l’indicazione degli argomenti da discutere e, nel caso di proposte di modifiche di Statuto, l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

Ogni associato non può, in Assemblea, rappresentare per delega più di 2 (due) associati. La delega deve risultare da un atto scritto, anche in calce all’invito all’Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all’inizio di essa.

Art. 13

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti attribuiti a norma dell’art. 8, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Per modificare lo Statuto occorrono, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei voti attribuiti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei voti stessi.

Per azioni di responsabilità, da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza assoluta dei voti attribuiti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati. Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea, la quale può demandare la scelta di tale sistema al Presidente. L’Assemblea vota a scrutinio segreto quando deve adottare deliberazioni riguardanti persone e la nomina degli organi sociali.

Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, su apposito registro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 14

Le riunioni dell’Assemblea sono normalmente presiedute dal Presidente ed in caso di assenza dal Vice-Presidente più anziano di età.

E’ in facoltà dell’Assemblea stabilire, quando lo ritenga opportuno, chiamare a presiedere l’Assemblea stessa un associato che non sia il Presidente o i Vice-Presidenti in carica.

Assume le funzioni di segretario dell’Assemblea il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza od impedimento, un associato delegato dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 15

Spetta all’Assemblea:

a) deliberare sulle modifiche del presente Statuto su proposta del Consiglio Direttivo;

b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;

d) deliberare su quanto il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre all’approvazione della Assemblea;

e) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

f) deliberare variazioni alle quote associative nonché deliberare la misura di eventuali contributi straordinari a norma dell’art. 7 del presente Statuto;

g) determinare l’emolumento ai sindaci;

h) indicare le linee fondamentali dell’attività dell’Associazione;

i) approvare il regolamento dell’Associazione.

 

Art. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di7 e da non più di 11 componenti eletti dall’Assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il Presidente e i Vice-Presidenti. Il componente del Consiglio che per due sedute consecutive durante un esercizio non interviene alle riunioni, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dalla carica.

Il Consiglio Direttivo pronuncerà la decadenza e provvederà alla sostituzione del componente decaduto nominando colui che nella elezione del Consiglio medesimo ha ottenuto, nell’ordine, il maggior numero dei voti. Il nuovo membro rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Funge da Segretario del Consiglio il Direttore dell’Associazione ed in sua assenza o impedimento un componente del Consiglio stesso designato dal Presidente.

Art. 17

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

b) deliberare sull’ammissione degli Associati a norma dell’art. 6;

c) organizzare il funzionamento dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea;

d) provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare funzionamento dell’Associazione salvo quelli attribuiti all’Assemblea dallo Statuto;

e) proporre all’Assemblea la misura dei contributi di cui all’art. 7;

f) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

g) determinare l’organico del personale, assumere e licenziare i dipendenti e stabilirne il trattamento giuridico ed economico;

h) nominare comitati e commissioni per lo studio e l’attuazione di iniziative relative al perseguimento delle finalità istituzionali, chiamando eventualmente a farne parte, anche persone estranee all’Associazione;

i) stabilire il trattamento giuridico-economico del direttore;

l) provvedere ad ogni altro atto deliberativo ed esecutivo non espressamente riservato all’Assemblea;

m) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;

n) procedere all’eventuale dichiarazione di decadenza dei consiglieri.

La carica dei componenti del Consiglio è gratuita; solo in caso di incarichi specifici, approvati dal Presidente è riconosciuto il rimborso delle spese vive documentate.

Art. 18

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente espressamente delegato dal Presidente stesso e, in mancanza di delega, il Vice-Presidente più anziano di età fra quelli presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente del Consiglio ha diritto a un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all’anno e ogni qualvolta, il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi necessario, presso la sede dell’Associazione od anche in altra località.

E’ convocato, altresì, quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti o due sindaci. La convocazione è fatta con lettera (via e-mail/pec) da trasmettere ai singoli componenti ed ai Sindaci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta   tre giorni prima della data fissata per la riunione. Dell’adunanza è redatto, sull’apposito registro, il verbale firmato dal Presidente ed il Segretario.

Art. 19

Il Presidente dell’Associazione può richiedere la collaborazione di tecnici ed esperti specializzati invitandoli, eventualmente a partecipare a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea.

Art. 20

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ad ogni effetto verso gli associati, verso i terzi ed in giudizio per tutte le controversie di carattere legale.

Per sostenere eventuali controversie o liti di qualsiasi genere il Presidente dovrà ottenere l’approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato dal Presidente stesso e, in mancanza di delega, il Vice-Presidente più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente cura e vigila sullo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione ed in particolare da esecuzione degli atti deliberativi del Consiglio Direttivo. Convoca il Consiglio Direttivo, ne dirige le discussioni, le votazioni e cura che delle deliberazioni sia redatto verbale da lui firmato congiuntamente al segretario, sull’apposito registro. In caso di urgenza ed assoluta necessità, il Presidente, sentito il Collegio dei Sindaci può agire con il potere del Consiglio Direttivo e le decisioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prossima adunanza.

Il Presidente inoltre provvede alla convocazione della assemblea ordinaria e straordinaria.

Art. 21

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Uno dei membri effettivi sarà designato dal Ministero competente per le Politiche Agricole gli altri due membri effettivi, ed i due supplenti, saranno eletti dall’Assemblea anche tra persone estranee all’Associazione.

Il Collegio nella prima riunione elegge nel suo seno il Presidente.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge. Controlla i dati del bilancio e del conto consuntivo dell’Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e la esattezza delle relative scritture contabili ed, in generale, vigila sull’andamento dell’Amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti d’ufficio necessari per l’espletamento del suo compito. Deve, inoltre, compiere la verifica dell’esistenza di cassa e di valori comunque custoditi presso l’Associazione e deve accertare, annualmente, l’effettiva consistenza, dei beni dell’Associazione medesima. Dell’esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi nell’apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o sia richiesto da un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti il Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall’Assemblea a norma dell’art. 15.

Art. 22

Il Direttore

Il Direttore provvede all’organizzazione ed alla direzione degli uffici dell’associazione, del cui buon funzionamento è responsabile.

Egli attua le disposizioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ai quali sottopone i problemi, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – FONDO DI ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all’art. 7, comma a);

b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l’Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;

c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie, che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell’Associazione.

Art. 24

Il fondo di esercizio è costituito:

a) dai contributi sociali annuali art. 7 commi b), c);

b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserve;

c) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, da Enti pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività;

d) dagli interessi del patrimonio.

Art. 25

L’esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all’Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci entro i termini previsti.

Per la natura e le finalità dell’Associazione, l’esercizio sociale non potrà dar luogo a utili ripartibili.

Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno provvede a sottoporre all’Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

Art. 26

Scioglimento dell’Associazione

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato ad un’altra associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27

Laddove ritenuto necessario,lo stato giuridico ed economico del personale può essere disciplinato da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto.

Art. 28

Infrazioni e Sanzioni

L’associato che venga meno agli obblighi del presente Statuto può:

a) essere richiamato dal Consiglio Direttivo all’osservanza dei suoi doveri. Il Consiglio Direttivo prima di richiamare formalmente l’associato all’adempimento dei suoi doveri sociali, deve constatarne addebiti e udirne le giustificazioni;

b)  essere dichiarato decaduto o espulso dall’Associazione. L’espulsione, prevista al punto c) dell’art. 10 secondo comma, è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito l’associato, e deve essere ratificata dall’assemblea.

Art. 29

Foro Competente

Per ogni controversia di carattere legale è competente il foro della città ove ha sede legale l’Associazione.

 

Art. 30

Regolamento Interno

Il presente Statuto è integrato, per l’applicazione delle norme in esso contenute, dal Regolamento interno che è approvato dall’Assemblea.

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Legge 5 febbraio 1992, n. 102



LEGGE 5 febbraio 1992, n. 102 pubblicata sulla G.U. n° 39 del 17 febbraio 1992
Norme concernenti l’attività di acquacoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 


Art. 1
1.Ai fini della presente legge per attività di acquacoltura si intende l’insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.
 
Art. 2
1. L’attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l’acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre.
 
Art. 3 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell’acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge. 
 
Art. 4 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992 
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Visto, il Guardasigilli MARTELLI

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