Pubblicato il Decreto del Ministero della Salute: “Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d’acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate”

Decreto 25 settembre 2024

Verona – 24 ottobre 2024 – Pubblicato il Decreto del Ministero della Salute: “Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d’acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate”

Il Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 136/2022, ha recentemente emanato il Decreto 25 settembre 2024 recante “Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d’acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate”. (24A05241) (GU Serie Generale n.236 del 08-10-2024); il decreto è entrato in vigore il 9 ottobre 2024.

Tutte le aziende d’acquacoltura, definiti come previsto dal Reg. UE 429/2016, gli stabilimenti d’acquacoltura devono applicare le norme di biosicurezza previste dal decreto, che rappresentano misure di base, e potranno essere rafforzate nel contesto delle attività di prevenzione e controllo delle malattie che interessano il settore.

Le misure di biosicurezza riportate nel decreto consistono in misure di protezione strutturali e misure di gestione igienico-sanitarie, e si applicano anche agli stabilimenti di acquacoltura ornamentale. Agli operatori d’acquacoltura è richiesto di adottare un piano di biosicurezza.

Le misure di protezione strutturali comprendono: barriere o recinzioni o altre strutture di separazione o delimitazione con l’esterno e tra le diverse unità funzionali dello stabilimento, attrezzature di pulizia e sanificazione, punti di sanificazione, utilizzo di materiali idonei per strutture e attrezzature al fine di mantenere adeguate le condizioni di allevamento, sistemi di controllo dei predatori.

Tra le misure di gestione igienico-sanitarie rientrano le procedure gestionali relative a: visitatori, attrezzature, strutture, automezzi, animali morti, uova fecondate ed embrionate. Un allegato del decreto fornisce una descrizione sommaria delle procedure di pulizia e sanificazione.

Gli operatori già in possesso di riconoscimento dovranno adeguare i propri stabilimenti alle nuove misure di biosicurezza entro dodici mesi. Dal 9 ottobre 2024, i nuovi stabilimenti dovranno adottare tutte le misure di biosicurezza previste, con la possibilità di conseguire un riconoscimento condizionato, temporaneo, al perfezionamento di tutti i requisiti di biosicurezza stabiliti dal nuovo decreto ministeriale.

Il Decreto ministeriale recentemente pubblicato rende applicativi alcuni dei principi relativi alla prevenzione e al controllo dell’introduzione e diffusione delle malattie negli stabilimenti in cui si allevano animali, previsti dal Regolamento (UE) 2016/429 “Animal Health Law” e dai successivi atti di esecuzione e delegati, necessari a garantire elevati livelli di sanità e benessere animale e sicurezza degli alimenti di origine animale.

Preme ricordare che l’Associazione Piscicoltori Italiani (API) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), sede del Centro di referenza nazionale per lo Studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei, hanno realizzato, già nel corso dello scorso anno, un progetto, nell’ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura (annualità 2023), finalizzato ad implementare adeguati standard di biosicurezza in allevamento con il supporto del Ministero della Salute, anticipando la pubblicazione del decreto ministeriale.

Al termine del percorso formativo sviluppato nell’ambito del progetto, è stato anche realizzato un Manuale per l’applicazione delle Buone Prassi in materia di biosicurezza , che illustra i rischi di esposizione alle malattie e le modalità operative per mitigarli, e riporta le informazioni rilevanti da raccogliere e conservare agli atti in stabilimento circa l’avvenuta applicazione delle misure di biosicurezza.

Questo strumento, presentato ad AQUAFARM 2024 e distribuito agli Associati API, ha lo scopo di fornire una traccia agli operatori per la predisposizione di un documento, adattato alle caratteristiche del proprio stabilimento, da definire in collaborazione con un professionista degli animali o veterinario di stabilimento e con l’ASL. Il manuale contiene, inoltre, alcuni possibili modelli di raccolta dati in forma di schede di rilevamento, da utilizzare in allevamento e da conservare agli atti quale traccia degli interventi sostenuti.

Foto Copertina @ISPRA

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